Art. 11.

      1. Il Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.
      2. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola primaria e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
      3. Nella scuola dell'infanzia è prevista la presenza di uno psicologo per ogni scuola.